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Eventuali riduzioni

RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI:

  • RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE (art. 13):

comma 3 - Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

comma 4 - La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

  • RIDUZIONE A FAVORE DI UTENZE DOMESTICHE PER IL COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI (art. 14):

comma 1 - Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. Tale riduzione viene concessa su istanza dell’interessato, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore, contenente la dichiarazione sull’effettiva presenza, localizzazione e funzionamento di biocompostatore presso l’abitazione del richiedente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

  • RIDUZIONI A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICICLO (art. 15):

comma 1 - Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

comma 4 - Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali in cui l’attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall’utenza al medesimo.

  • RIDUZIONI A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' STAGIONALE O NON CONTINUATIVA (art. 16):

comma 1 - Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi a) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30% se l’utilizzo non superi sei mesi nel corso dell’anno solare e se la – 11 – saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti.

  • TARI GIORNALIERA (art. 19):

comma 1 - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

comma 2 - L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

comma 3 - La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

comma 4 - La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100 %.

comma 5 - Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

comma 6 - L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

comma 7 - Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annua.

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Pubblicato il: Lunedì, 13 Dicembre 2021 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Dicembre 2021

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