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Provvedimenti

Applicabilità

Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 sono direttamente applicabili da parte del Comune.

L'obbligo di cui al punto 3 è in capo alle società controllate.

Riferimenti normativi
Art. 22, c. 1 lett. d-bis), D.Lgs. 33/2013
Art. 19, c. 7, D.Lgs. 175/2006
Contenuto dell'obbligo
  • Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016).
  • Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.
  • Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

I dati pubblicati in questa pagina sono di responsabilità dell'U.O. Economico, Finanziario, Tributi ed Entrate.

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Pubblicato il: Venerdì, 18 Maggio 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 17 Maggio 2019
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