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Assegno di maternità statale

L'assegno di maternità statale viene erogato dallo Stato ed è riservato alle donne che non hanno diritto a contributi previdenziali di maternità o che ne hanno diritto in misura minima, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo che non abbia superato i sei anni di età o, in caso di affidamento o adozione internazionali, la maggiore età.

Ufficio di competenza
Ufficio Personale
Chi può richiedere

L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalle donne che non hanno diritto a trattamenti previdenziali di maternità e da quelle che hanno diritto ad un trattamento di maternità di importo inferiore a euro 1.694,45 (per il 2017) e 1.713,10 (per il 2018).
Le stesse devono essere residenti nel Comune in cui presentano la domanda e devono appartenere a una delle seguenti categorie:

  • essere cittadine italiane o comunitarie;

oppure

  • essere cittadine extra-comunitarie:
    • in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. 3/2007 );
    • in possesso della carta di soggiorno (D.Lgs 286/98 );
    • in possesso dello status di rifugiata politica.

Il reddito del nucleo familiare non deve superare i limiti di seguito indicati.

Limiti di reddito per poter presentare la domanda e importo dell'assegno

Per i parti avvenuti nel 2017 (ultimi mesi) il nucleo familiare al quale appartengono la madre e il bambino deve essere in possesso di risorse economiche tali da non superare il seguente valore dell'indicatore ISEE16.954,95 euro. L’assegno ammonta a euro 1.694,45 suddiviso in cinque mensilità di euro 338,89 ciascuna, viene concesso dal Comune e pagato dall’INPS. Le madri che usufruiscono di un trattamento di maternità inferiore a 1.694,45 riceveranno un assegno a copertura della differenza.

Per i parti avvenuti nel 2018 il nucleo familiare al quale appartengono la madre e il bambino deve essere in possesso di risorse economiche tali da non superare il seguente valore dell'indicatore ISEE17.141,45 euro.L’assegno ammonta a euro 1.713,10 suddiviso in cinque mensilità di euro 342,62 ciascuna, viene concesso dal Comune e pagato dall’INPS. Le madri che usufruiscono di un trattamento di maternità inferiore a 1.713,10 riceveranno un assegno a copertura della differenza.

Come fare / Cosa fare
Come compilare la domanda

La domanda può essere compilata utilizzando il modello allegato da presentare all'ufficio personale del comune di Tarvisio.

Allegati alla domanda
  • Fotocopia di un valido documento di identità, se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario che la riceve e che deve riconoscere la persona che sottoscrive.
  • Fotocopia del titolo di soggiorno della richiedente e del figlio per il quale richiede l'assegno (solo per le cittadine extra comunitarie).
Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata al Comune entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso del minore adottato o affidato in famiglia.

Casi particolari
  • Mancanza della madre per decesso o abbandono: in particolari casi di mancanza della madre la richiesta può venire presentata dal padre, dall’affidatario o dall’adottante. 
  • Brevi periodi contributivi: le madri che possono far valere periodi contributivi di almeno tre mesi hanno la possibilità, in alcuni casi ed in alternativa al contributo di maternità statale, di chiedere un assegno ai sensi della L. 488/2000 art. 49 comma 8 . Per l'erogazione di questo assegno le informazioni vanno richieste all’INPS.
Come presentare la domanda

La domanda può essere consegnata al Comune in uno dei seguenti modi: 

  • direttamente, consegnandola all'ufficio di riferimento, all'Ufficio Protocollo oppure allo Sportello del Cittadino durante gli orari di apertura al pubblico; 
  • tramite fax; 
  • tramite posta (ordinaria - in questo caso non c’è garanzia di ricevimento - o raccomandata); 
  • se firmata digitalmente, tramite posta elettronica “semplice” all'indirizzo dell'ufficio di riferimento o del Comune, in questo caso non c’è garanzia di ricevimento; 
  • se firmata digitalmente, tramite PEC all'indirizzo PEC del Comune interessato, in questo caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.
Cosa fare se l'ufficio non risponde

Se il Responsabile del procedimento indicato nella sezione riferimenti non risponde entro il termine per la conclusione indicato nella stessa sezione, il cittadino può chiedere al Segretario generale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia  per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.

Riferimenti normativi

Regolamento comunale sul procedimento amministrativo

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Pubblicato il: Mercoledì, 07 Novembre 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 08 Novembre 2018

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